Il provvedimento riguardante il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) entrerà in vigore il 15 giugno 2023.
Tale provvedimento però, prevede una tempistica scaglionata di iscrizione che partirà dal 15 dicembre 2024 e interesserà per primi i gestori dei rifiuti, quindi impianti che effettuano attività di trattamento e trasportatori, ma anche intermediari e produttori, questi ultimi inizialmente solo al di sopra dei 50 dipendenti.
In allegato il DM 59 del 4 Aprile 2023IL RENTRI E’ STATO PUBBLICATO:
IL DM IN VIGORE DAL 15 GIUGNO
MA DIVERRA’ APPLICABILE A PARTIRE DA DICIOTTO MESI.
————————————————————————————————————————————-
La notizia è che il tanto atteso decreto RENTRI, oggetto di numerose consultazioni di stakeholder, è stato pubblicato in G.U del 21 maggio 2023 come DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.
Su: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/31/23G00065/SG
Entrerà in vigore dal 15 giugno 2023, ma in realtà, per i soggetti coinvolti, diverrà operativo con una lunga tempistica (ai sensi dell’art. 9, alla luce delle scadenze descritte nell’art. 13 (comma 1, lett. a) così riassunta:
– per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;
– per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;
– per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.
Infine, si segnala che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali, il MASE definirà le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.
Dal 15 dicembre 2024 saranno abrogati i modelli cartacei di Registro e Fir previsti dai Dm 145 e 148 del 1998.
In attesa di esaminare e confrontarci con il complesso provvedimento si anticipa solo che il decreto si compone di 24 articoli e tre allegati.
Già nell’art.1 si identifica l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità, definendo modelli, modalità di iscrizione, funzionamento, etc…
(Importante) negli allegati I e II sono riportati i nuovi modelli,rispettivamente, del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (ex artt. 4 e 5).
Per quanto riguarda il FIR si segnalano altresì gli artt. 6 e 7 (relativi ai formulari cartacei e digitali).
Il provvedimento in particolare disciplina i modelli e formati del registro cronologico rifiuti e del formulario di identificazione, contiene inoltre l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi, le modalità di iscrizione al Rentri e gli adempimenti dei soggetti obbligati, il funzionamento del sistema, compresa la trasmissione dei dati,i collegamenti con ISPRA e il coordinamento con il MUD.
Fonte: azienda associata Amis (http://www.amisrifiuti.org/index.php)