OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR PER LO SPEDITORE

ADR: OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR PER LO SPEDITORE DAL 1° GENNAIO 2023

Il 1° gennaio 2023 entreranno in vigore le nuove disposizioni normative sulla nomina del Consulente Sicurezza Trasporti previste dai regolamenti per il trasporto terrestre di merci pericolose. Queste novità sono state introdotte con l’edizione 2019 del regolamento ADR, ma la scadenza della loro applicabilità, con norma transitoria, è stata posticipata al 31 dicembre 2022.

Le modifiche del regolamento prevedono che l’obbligo di nomina del Consulente ADR ricade non solo sulle imprese che effettuano attività di trasporto di merci pericolose e operazioni relative a imballaggio, carico, scarico e riempimento, ma anche alle imprese che spediscono merci pericolose (compresi i rifiuti in ADR).

Lo speditore nel regolamento è definito come “l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi” sulla base di un contratto di trasporto e perciò figura come speditore sul documento di trasporto. Quindi secondo la definizione, lo speditore è colui che non esegue fisicamente le operazioni ma ne è responsabile.

Ad oggi lo speditore non può usufruire dell’esenzione alla nomina del consulente ADR per le imprese che effettuano occasionalmente (180 t/anno, 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese) operazioni di carico e scarico con merci a basso rischio (categoria di trasporto 3 e 4), ai sensi del DM 4 luglio 2000. Non è infatti ancora stato emanato il provvedimento di esenzione valido per lo speditore previsto della sezione 1.8.3.2 ADR.    

Modalità di designazione del Consulente ADR

L’impresa comunica, all’Autorità competente dello Stato Membro (Ufficio periferico del Dipartimento Mobilità Sostenibile del Ministero Infrastrutture e Trasporti), ove ha sede operativa l’impresa, l’identità del proprio Consulente entro 15 giorni dalla sua nomina. Tale comunicazione deve essere conforme al modello dell’Allegato 3 della C.M. 6 marzo 2000.

Nel caso in cui l’impresa abbia più di una sede operativa, la comunicazione deve essere trasmessa all’autorità competente per ogni sede operativa, anche se le sedi sono localizzate nella stessa provincia.

Sanzioni

Per la mancata nomina sono previste sanzioni da € 6.000 a € 36.000 che saranno irrogate dal Prefetto.

La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative al Consulente Sicurezza Trasporti è affidata agli Uffici Periferici del Dipartimento di Mobilità Sostenibile del Ministero Infrastrutture e Trasporti competenti per territorio.

per i produttori di rifiuti non cambia niente. 

Non c’erano esenzioni “esplicite” per la figura di speditore prima e non ci saranno dal 2023. 

Come detto l’esenzione in scadenza riguardava i “solo speditori”, cioè coloro che rispedivano tal quale a come avevano ricevuto la merce, per esempio un magazzino intermedio di distribuzione.

Il quadro normativo in ambito di regime di esenzione alla nomina del Consulente Sicurezza Trasporti presenta ancora dei punti non chiari. Pertanto, sono previsti a breve da parte delle autorità competenti in materia nuove precisazioni in merito.

Fonte: Associazione affiliata a Leonardo Ambiente AMIS https://www.amisrifiuti.org/