NOMINA CONSULENTE ADR/ESENZIONI ANCHE PER LO SPEDITORE

NOMINA CONSULENTE ADR/ESENZIONI ANCHE PER LO SPEDITORE: LA NOTA MINISTERIALE ESPLICATIVA DEI CASI DI NON OBBLIGATORIETA’

Ritorniamo sulla questione che ha preoccupato preoccupava anche le aziende di gestione in merito all’avvicinarsi della data del 1° gennaio 2023 nella quale per l’ADR 2019, che  aveva esteso l’obbligo  del consulente ADR anche per chi è solo “speditore”, sarebbe divenuto operativo.

Finalmente invece è arrivata la tanto attesa esenzione. Il  21 dicembre 2022 è stata pubblicata la nota esplicativa del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

Si riporta in calce anche la InfoANITA sull’argomento e si evidenzia sotto quanto è stato chiarito nella circolare ministeriale

La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.
A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).

A partire da tale data, pertanto, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Pertanto, stante il quadro normativo vigente, si configurano particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere

Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede infatti che che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

–          Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);

–          Nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.

Fonte: Associazione affiliata a Leonardo Ambiente AMIS https://www.amisrifiuti.org/