DDL PROROGA TERMINI
PREVISTA PROROGA DI SEI MESI L’ADEGUAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI AI CRITERI DEL REGOLAMENTO END OF WASTE RIFIUTI INERTI.
PREVISTE PROROGHE SU BONIFICHE, ENERGIA, EXPORT ROTTAMI FERROSI
Lo scorso 15 febbraio l’Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (AS. 452-A).
Il provvedimento sarà ora trasmesso alla Camera per l’approvazione definitiva. Il termine per la conversione in legge è infatti previsto per il 27 febbraio 2023. L’esame in Aula dovrebbe iniziare il prossimo 21 febbraio (potrebbe essere posta la fiducia sul testo approvato dal Senato).
Rispetto al testo approvato dal Senato segnaliamo in particolare:
- DECRETO EOW INERTI- PROROGA DELL’ADEGUAMENTO
Si ricorda che per le attuali disposizioni transitorie previste nel DM 152/2022 gli impianti per la produzione di aggregato dovrebbero aggiornare le proprie autorizzazioni entro il 3 maggio 2023, diversamente , secondo quanto previsto in sede di conversione del Dl “milleproroghe” (Dl 198/2022) si prevede la proroga al 3 novembre 2023 per effettuare l’adeguamento alla disciplina.
Nello specifico infatti l’art. 11, comma 8-undecies dispone proroga di sei mesi – dal 4 maggio 2023 al 4 novembre 2023 – dei termini di cui all’art. 7 (“Monitoraggio”) del DM 152/2022 (“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale”). Il provvedimento dispone altresì che “Conseguentemente, il termine di cui all’articolo8, comma 1, del medesimo regolamento, è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma”;
(si riporta in calce alla presente mail le precedenti infoAMIS relative al nuovo regolamento sull’EofW dei rifiuti inerti)
Le altre proroghe in materia ambientale riguardano:
- EXPORT ROTTAMI FERROSI – CONFERMA DELLA NOTIFICA SOLO PER GRANDI QUANTITÀ
Art. 12, comma 6-quater dispone proroga fino al 31 dicembre 2023 del regime di previa notifica a Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle esportazioni di materie prime critiche e rottami ferrosi, ma solo se di “grandi” quantità. In particolare, il comma 6-quater – andando a modificare i termini del Dl 21/2022 (“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”) già prorogati dai successivi decreti “Aiuti” – ha allungato l’obbligo di notifica, scaduto a fine 2022, per l’esportazione dei rottami ferrosi e delle CRM ma unicamente, per quanto riguarda i rottami ferrosi, per le spedizioni riguardanti quantità superiori a 250 t (o superiori a 500 t nell’arco di un mese). Il provvedimento stabilisce poi una sanatoria (comma 6 quinquies del Ddl) per i soggetti che, nel 2022, hanno omesso di notificare esportazioni per quantitativi inferiori alle nuove soglie (la violazione degli obblighi di notifica costa infatti una sanzione pari al 30% del valore dell’operazione);
- BONIFICHE – RIPERIMETRAZIONE SIN
Art. 11, comma 5 dispone proroga di un anno – dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 – del termine messo a disposizione del MASE per effettuare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica (SIN), prevista dell’articolo 17-bis del Dl 152/2021;
- SOSPENSIONE MODIFICA UNILATERALE COSTO ENERGIA ELETTRICA E GAS
Art. 11, comma 8 dispone proroga al 30 giugno 2023 del termine previsto nel DL 115/2022 (convertito con Legge 142/2022) che prevedeva al 30 aprile 2023 la sospensione dell’efficacia di “ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. Nel provvedimento è prevista l’aggiunta di un nuovo periodo al comma 1 dell’art. 3 del DL 115/2022 (convertito con Legge 142/2022) che dispone che quanto sopra richiamato “non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte”.
Si rimanda ad ulteriori aggiornamenti.
In allegato il DM 152/2022
Fonte: azienda associata Amis (http://www.amisrifiuti.org/index.php)