Accordo sulla presenza dei pop (inquinanti organici persistenti)

Il Consiglio ed il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio circa le ulteriori restrizioni relative alla presenza di queste sostanze nei rifiuti. 

Questi sono i punti più rilevanti dell’accordo  relativi alla presenza delle  sostanze:

·         PBDE – previsto un approccio in tre step con un valore limite, oltre il quale non sarà possibile riciclare le plastiche che li contengono. Limite fissato a 500 mg/kg al momento dell’entrata in vigore del regolamento, una riduzione automatica a 350 mg/kg a partire dal terzo anno e un’altra riduzione automatica a 200 mg/kg dal quinto anno, a condizione che il valore limite per l’impiego di queste sostanze nella produzione di nuovi beni non sia più alto di tale valore (questo per evitare che rispetto ad un prodotto legalmente sul mercato europeo – Allegato I al draft regolamento – non sia poi possibile avviarlo a riciclo secondo i valori soglia per i POP previsti per i rifiuti – Allegato IV al draft regolamento). Proprio per meglio affrontare tale questione anche l’Allegato 1 verrà sottoposto a revisione;

·         HBCD – per l’esabromociclododecano, un ritardante di fiamma, Consiglio e Parlamento hanno concordato una riduzione del valore limite in due fasi: 500 mg/kg all’entrata in vigore del regolamento e, grazie ad una clausola di revisione, una riduzione a 200 mg/kg dopo 5 anni dall’entrata in vigore. Anche in questo caso, secondo le Istituzioni europee, la suddivisione in step dovrebbe consentire al settore dell’autodemolizione di adattarsi alla riduzione dei valori soglia, inviando al contempo un segnale a lavorare per sviluppare e migliorare i metodi di selezione e trattamento.

Per altre sostanze:

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PFOA – questa categoria di sostanze viene inclusa nel campo di applicazione del regolamento con un valore limite massimo fissato a 1 mg/kg per gli PFOA e i loro sali e a 40 mg/kg per i composti correlati agli PFOA, con una clausola di revisione di tali valori 5 anni dopo l’entrata in vigore del regolamento;

·        Diossine e furani – il valore limite per diossine e furani è stato fissato a 5 μg/kg. Il valore limite per queste sostanze nelle ceneri domestiche e nella fuliggine si applicherà a partire dal 1° gennaio 2025. Il valore limite per queste sostanze nelle ceneri volanti generate da impianti a biomassa per la produzione di calore ed energia si applicherà a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento, con un valore transitorio che nel frattempo sarà pari a 10 μg/kg. Gli Stati membri dovranno raccogliere e rendere disponibili i dati entro il 1° luglio 2026. Anche in questo caso i valori limite individuati saranno oggetto di revisione 5 anni dopo l’entrata in vigore del regolamento;

·      PFHxS – il valore limite è stato fissato a 1 mg/kg per il PFHxS e i suoi sali e a 40 mg/kg per i composti correlati, con clausola di revisione a partire da 5 anni dopo l’entrata in vigore. Tale sostanza, non inizialmente inclusa nella proposta della Commissione, è stata aggiunta da Parlamento e Consiglio a seguito della decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma di inserirla nell’Allegato A della Convenzione.

 

La Commissione sta inoltre valutando la possibilità di modificare la legislazione in materia di rifiuti al fine di stabilire se i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione indicati nell’allegato IV del Regolamento POP vadano classificati come pericolosi.